PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, nel rispetto della tutela riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione alla famiglia fondata sul matrimonio, disciplina i diritti, le responsabilità e le facoltà spettanti ai soggetti componenti una unione di fatto, in attuazione degli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.
      2. Per unione di fatto si intende una relazione affettiva tra due persone maggiorenni e non interdette, che convivono stabilmente e che, nell'ambito di tale convivenza, si sono impegnate ad assicurarsi reciproca solidarietà e assistenza morale e materiale, nonché a garantire mantenimento, istruzione e formazione agli eventuali figli comuni.
      3. Sono applicabili, ai figli eventualmente nati da precedenti unioni, le disposizioni in tema di legittimazione di cui agli articoli 280 e seguenti del codice civile.

Art. 2.
(Dichiarazione dell'unione di fatto).

      1. Ai fini del riconoscimento dei diritti e delle facoltà ad essi spettanti nonché dell'assunzione delle rispettive responsabilità, i componenti dell'unione di fatto presentano una dichiarazione congiunta in forma scritta all'anagrafe del comune dove uno dei due ha la residenza o dove essi intendono stabilire la loro residenza comune, ai sensi degli articoli 4, 13, comma 1, lettera b), 21 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
      2. Non possono presentare la dichiarazione di cui al comma 1:

          a) coloro che sono vincolati da precedente matrimonio o da una precedente unione di fatto;

 

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          b) le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona alla quale l'altra era legata in unione di fatto;

          c) le persone delle quali l'una è stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui alla lettera b);

          d) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, entro il primo grado, legittimi o naturali;

          e) gli affini in linea retta, entro il secondo grado;

          f) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

          g) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;

          h) i soggetti legati da rapporti di tutela, curatela e amministrazione di sostegno;

          i) i soggetti legati da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente la convivenza.

      3. I divieti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 si applicano anche all'affiliazione.
      4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro delle politiche per la famiglia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 9.

Art. 3.
(Rapporti personali).

      1. Le persone componenti l'unione di fatto sono tenute ad assicurarsi reciproca assistenza e solidarietà morale e materiale, in ragione delle proprie possibilità e capacità, e a garantire il mantenimento,

 

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l'istruzione e la formazione degli eventuali figli.
      2. Le persone di cui al comma 1 fissano la residenza dell'unione di fatto secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti dell'unione medesima e stabiliscono insieme gli indirizzi della vita comune. A ciascun componente spetta il potere di attuare gli indirizzi concordati.

Art. 4.
(Rapporti economico-patrimoniali).

      1. Le persone componenti l'unione di fatto sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, anche disgiuntamente, per soddisfare le esigenze che si manifestano nell'ambito della vita comune.
      2. Il regime patrimoniale legale tra le persone componenti l'unione di fatto è la separazione dei beni, secondo la disciplina del libro I, titolo VI, capo VI, sezione V, del codice civile.
      3. Gli atti di disposizione patrimoniale effettuati tra le persone componenti l'unione di fatto in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità lavorative costituiscono adempimento di obbligazione naturale, secondo la disciplina di cui all'articolo 2034 del codice civile.
      4. Salvo prova contraria, si presume che gli atti di disposizione patrimoniale eccedenti la misura individuata dal comma 3 costituiscono donazioni, per la cui validità sono richiesti i requisiti di cui al titolo V del libro II del codice civile.

Art. 5.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).

      1. Alle persone componenti l'unione di fatto sono estesi tutti i diritti e tutti i doveri relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria previsti dalla legislazione vigente in materia con riferimento ai coniugi.

 

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      2. Ciascun componente dell'unione di fatto, con atto scritto e autografo, può designare l'altro come persona di fiducia per l'assunzione di decisioni in materia di salute o riguardanti l'eventuale donazione di organi ovvero relative alle scelte di natura religiosa, culturale e morale conseguenti alla propria morte, ivi comprese le celebrazioni funerarie.

Art. 6.
(Successione nel contratto di locazione e nel diritto di abitazione).

      1. In caso di abbandono della comune residenza o di decesso del componente l'unione di fatto che risulta locatario, l'altro componente subentra nella titolarità del contratto di locazione.
      2. In caso di decesso del componente l'unione di fatto, proprietario dell'abitazione adibita a residenza comune, il superstite mantiene il diritto di abitare nel medesimo immobile ai sensi degli articoli 1022 e seguenti del codice civile.

Art. 7.
(Titolo preferenziale).

      1. Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare è titolo di preferenza ai fini dell'inserimento in graduatorie occupazionali, tale diritto è esteso anche alle persone componenti l'unione di fatto.
      2. Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare è titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, tale diritto è esteso anche alle persone componenti l'unione di fatto.

Art. 8.
(Delega al Governo per la disciplina di benefìci di natura previdenziale e in materia di successione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dell'attribuzione ai componenti delle unioni di fatto di benefìci di natura previdenziale e in materia di successione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la proporzionalità del beneficio concesso alla durata del rapporto, che comunque non può essere inferiore a sette anni, decorrenti dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2;

          b) la continuità e la sufficiente stabilità dell'unione di fatto;

          c) la salvaguardia dei diritti eventualmente spettanti ad altri soggetti sulla base delle disposizioni legislative vigenti in materia.

      2. Ai soli fini della definizione della disciplina in materia previdenziale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

          a) la consistenza del reddito del convivente superstite;

          b) per quanto attiene ai figli di età non superiore a ventisei anni, la circostanza che siano a carico del genitore e non svolgano alcuna attività lavorativa o che, di qualunque età, siano inabili e a carico del genitore medesimo.

      3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro delle politiche per la famiglia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Lo schema di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

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Art. 9.
(Cessazione dell'unione di fatto).

      1. La cessazione dell'unione di fatto è dichiarata all'anagrafe in forma scritta, da ciascuno dei componenti, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
      2. La cessazione dell'unione di fatto comporta il venire meno dei diritti, delle responsabilità e delle facoltà previsti dalla presente legge.
      3. Per le controversie eventualmente insorte tra i componenti dell'unione di fatto è competente il tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio.

Art. 10.
(Obbligo alimentare).

      1. Nell'ipotesi in cui uno dei componenti versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro componente è tenuto a prestare gli alimenti per i due anni successivi alla cessazione dell'unione di fatto. In ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti cessa nel momento in cui l'avente diritto contrae matrimonio ovvero costituisce una nuova unione di fatto.